Penso che questo sia uno dei post più interessanti apparsi su questo blog, parleremo di una delle più notevoli e purtroppo poco conosciute testimonianze sul passato preromano e sulle popolazioni liguri che occupavano l'area dell'entroterra genovese verso il basso Piemonte. Si tratta dell'iscrizione della tavola di Polcevera: una lamina bronzea spessa 0,2 cm, alta 38 cm e larga 48 cm sulla quale è stata incisa una sentenza in lingua latina emessa dal Senato di Roma nel 117 a.C. su una questione di confini tra le popolazioni liguri locali ed è importantissima sia per la storia delle popolazioni locali che per la storia del diritto. Attualmente si trova al Museo Civico di Archeologia Ligure di Pegli (Genova).
La tavola in questione venne scoperta nel 1506 nel greto del torrente Pernecco a Pedemonte di Serra Riccò da un contadino del luogo, Agostino Pedemonte che la portò a Genova per vendere il metallo e farla fondere. Per grandissima fortuna la notizia del ritrovamento giunse allo storico e vescovo Agostino Giustiniani che la fece acquistare dal Governo della Repubblica di Genova. Lo stesso Giustiniani la tradusse in Italiano e qui di seguito ne forniamo il testo in Italiano (da Wikipedia):
«Quinto e Marco Minucji, figli di Quinto, della famiglia dei Rufi, esaminarono le controversie fra Genuati e Viturii in tale questione e di presenza fra di loro le composero. Stabilirono secondo quale forma dovessero possedere il territorio e secondo quale legge si stabilissero i confini e ordinarono di fissare i confini e che fossero posti i termini. E comandarono che, quando fossero fatte queste cose, venissero di presenza a Roma. A Roma di presenza pronunciarono la sentenza, in base ad un decreto del Senato, alle Idi di Dicembre sotto il consolato di Lucio Cecilio, figlio di Quinto e di Quinto Muzio, figlio di Quinto.In base alla quale sentenza fu giudicato: esiste un agro privato del castello dei Viturij il quale agro possono vendere ed è lecito che sia trasmesso agli eredi. Questo agro non sarà soggetto a canone. I confini dell'agro privato dei Langati: presso il fiume Ede, dove finisce il rivo che nasce dalla fonte in Manicelo, qui sta un termine. Quindi si va su per il fiume Lemuri fino al rivo Comberanea. Di qui su per il rivo Comberanea fino alla Convalle Ceptiema. Qui sono eretti due termini presso la via Postumia. Da questi termini, in direzione retta, al rivo Vindupale. Dal rivo Vindupale al fiume Neviasca. Poi di qui già per il fiume Neviasca fino al fiume Procobera. Quindi già per il Procobera fino al punto ove finisce il rivo Vinelasca; qui vi è un termine. Di qui direttamente su per il rivo Vinelasca; qui è un termine presso la via Postumia e poi un altro termine esiste al di là della via. Dal termine che sta al di là della via Postumia, in linea retta alla fonte in Manicelo. Quindi già per il rivo che nasce dalla fonte in Manicelo sino al termine che sta presso il fiume Ede. Quanto all'agro pubblico posseduto dai Langensi, i confini risultano essere questi. Dove confluiscono l'Ede e la Procobera sta un termine. Di qui per il fiume Ede in su fino ai piedi del monte Lemurino; qui sta un termine. Di qui in su direttamente per il giogo Lemurino; qui sta un termine. Poi su per il giogo Lemurino; qui sta un termine nel monte Procavo. Poi su direttamente per il giogo alla sommità del monte Lemurino; qui sta un termine. Quindi su direttamente per il giogo al castello chiamato Aliano; qui sta un termine. Quindi su direttamente per il giogo al monte Giovenzione; qui sta un termine. Quindi su direttamente per il giogo nel monte apennino che si chiama Boplo; qui sta un termine. Quindi direttamente per il giogo apenninico al monte Tuledone; qui sta un termine. Quindi già direttamente per il giogo al fiume Veraglasca ai piedi del monte Berigiema; qui sta un termine. Quindi su direttamente per il giogo al monte Prenico; qui sta un termine. Quindi già direttamente per il giogo al fiume Tulelasca; qui sta un termine. Quindi su direttamente per il giogo Blustiemelo al monte Claxelo; qui sta un termine. Quindi già alla fonte Lebriemela; qui sta un termine. Quindi direttamente per il rivo Eniseca al fiume Porcobera; qui sta un termine. Quindi già per il fiume Porcobera fin dove confluiscono i fiumi Ede e Porcobera; qui sta un termine. Sembra opportuno che i castellani Langensi Viturii debbano avere il possesso e il godimento di questo agro che giudichiamo essere pubblico. Per questo agro i Viturli Langensi diano, quale contributo, all'erario di Genua ogni anno 400 "vittoriati". Se i Langensi non pagheranno questa somma e nemmeno soddisferanno i Genuati in altro modo, beninteso che i Genuati non siano causa del ritardo a riscuotere, i Langensi saranno tenuti a dare ogni anno all'erario di Genua la ventesima parte del frumento prodotto in quell'agro e la sesta parte di vino. Chiunque Genuate o Viturio entro questi confini possieda dell'agro, chi di essi li possieda, sia mantenuto nel possesso e nel godimento, purché il suo possesso dati almeno dalle calende del mese Sestile del consolato di L. Cecilio Metello e di Quinto Muzio. Coloro che godranno di tali possessi pagheranno ai Langensi un canone in proporzione, così come tutti gli altri Langensi che in quell’agro avranno possessi o godimenti. Oltre a questi possessi nessuno potrà possedere in quell'agro senza l'approvazione della maggioranza dei Viturii Langensi, e a condizione di non introdurvi altri che Genuati o Viturij, per coltivare. Chi non obbedisce al parere della maggioranza dei Langensi Viturii, non avrà ne godrà tale agro. Quanto all'agro che sarà compascuo sarà lecito ai Genuati e Viturii pascervi il gregge come nel rimanente agro genuate destinato a pascolo pubblico; nessuno lo impedisca e nessuno s'opponga con la forza e nessuno impedisca di prendere da quell'agro legna o legname. La prima annata di canone, i Viturii Langensi dovranno pagarla alle calende di gennaio del secondo anno, all'erario di Genua, e di ciò che godettero o godranno prima delle prossime calende di gennaio non saranno tenuti a pagare canone alcuno. Quanto ai prati che durante il consolato di L. Cecilio e Q. Muzio erano maturi al taglio del fieno, siti nell'agro pubblico, sia in quello posseduto dai Viturii Langensi, sia in quello posseduto dagli Odiati, dai Dectunini e dai Cavaturini e dai Mentovini, nessuno vi potrà segare né condurvi bestie al pascolo, né sfruttare in altro modo senza il consenso dei Langensi e degli Odiati, e dei Dectunini e dei Cavaturini e dei Mentovini, per quella parte che ciascuno di essi possederà. Se i Langensi o gli Odiati, o i Dectunini o i Cavaturini o i Mentovini vorranno in quell'agro stabilire nuovi patti, chiuderlo, segarvi il fieno, ciò potranno fare a condizione che non abbiano maggiore estensione di praterie di quel che ebbero e godettero nell'ultima estate, Quanto ai Viturii, che nelle questioni con i Genuensi, furono processati e condannati per ingiurie, se qualcuno è in carcere per tali motivi, i Genuensi dovranno liberarli e proscioglierli prima delle prossime Idi del mese Sestile. Se a qualcuno sembrerà iniquo qualcosa di quanto è contenuto in questa sentenza, si rivolga a noi, ogni giorno primo del mese che siano liberi da cause sulle controversie e sugli affari pubblici.»
Moco Meticanio, figlio di Meticone
Plauco Pelianio, figlio di Pelione
Langasco (frazione di Campomorone) un tempo castellaro dei I Viturii Langenses.
Tra i fiumi vengono indicati (in ordine di testo):
«Quinto e Marco Minucji, figli di Quinto, della famiglia dei Rufi, esaminarono le controversie fra Genuati e Viturii in tale questione e di presenza fra di loro le composero. Stabilirono secondo quale forma dovessero possedere il territorio e secondo quale legge si stabilissero i confini e ordinarono di fissare i confini e che fossero posti i termini. E comandarono che, quando fossero fatte queste cose, venissero di presenza a Roma. A Roma di presenza pronunciarono la sentenza, in base ad un decreto del Senato, alle Idi di Dicembre sotto il consolato di Lucio Cecilio, figlio di Quinto e di Quinto Muzio, figlio di Quinto.In base alla quale sentenza fu giudicato: esiste un agro privato del castello dei Viturij il quale agro possono vendere ed è lecito che sia trasmesso agli eredi. Questo agro non sarà soggetto a canone. I confini dell'agro privato dei Langati: presso il fiume Ede, dove finisce il rivo che nasce dalla fonte in Manicelo, qui sta un termine. Quindi si va su per il fiume Lemuri fino al rivo Comberanea. Di qui su per il rivo Comberanea fino alla Convalle Ceptiema. Qui sono eretti due termini presso la via Postumia. Da questi termini, in direzione retta, al rivo Vindupale. Dal rivo Vindupale al fiume Neviasca. Poi di qui già per il fiume Neviasca fino al fiume Procobera. Quindi già per il Procobera fino al punto ove finisce il rivo Vinelasca; qui vi è un termine. Di qui direttamente su per il rivo Vinelasca; qui è un termine presso la via Postumia e poi un altro termine esiste al di là della via. Dal termine che sta al di là della via Postumia, in linea retta alla fonte in Manicelo. Quindi già per il rivo che nasce dalla fonte in Manicelo sino al termine che sta presso il fiume Ede. Quanto all'agro pubblico posseduto dai Langensi, i confini risultano essere questi. Dove confluiscono l'Ede e la Procobera sta un termine. Di qui per il fiume Ede in su fino ai piedi del monte Lemurino; qui sta un termine. Di qui in su direttamente per il giogo Lemurino; qui sta un termine. Poi su per il giogo Lemurino; qui sta un termine nel monte Procavo. Poi su direttamente per il giogo alla sommità del monte Lemurino; qui sta un termine. Quindi su direttamente per il giogo al castello chiamato Aliano; qui sta un termine. Quindi su direttamente per il giogo al monte Giovenzione; qui sta un termine. Quindi su direttamente per il giogo nel monte apennino che si chiama Boplo; qui sta un termine. Quindi direttamente per il giogo apenninico al monte Tuledone; qui sta un termine. Quindi già direttamente per il giogo al fiume Veraglasca ai piedi del monte Berigiema; qui sta un termine. Quindi su direttamente per il giogo al monte Prenico; qui sta un termine. Quindi già direttamente per il giogo al fiume Tulelasca; qui sta un termine. Quindi su direttamente per il giogo Blustiemelo al monte Claxelo; qui sta un termine. Quindi già alla fonte Lebriemela; qui sta un termine. Quindi direttamente per il rivo Eniseca al fiume Porcobera; qui sta un termine. Quindi già per il fiume Porcobera fin dove confluiscono i fiumi Ede e Porcobera; qui sta un termine. Sembra opportuno che i castellani Langensi Viturii debbano avere il possesso e il godimento di questo agro che giudichiamo essere pubblico. Per questo agro i Viturli Langensi diano, quale contributo, all'erario di Genua ogni anno 400 "vittoriati". Se i Langensi non pagheranno questa somma e nemmeno soddisferanno i Genuati in altro modo, beninteso che i Genuati non siano causa del ritardo a riscuotere, i Langensi saranno tenuti a dare ogni anno all'erario di Genua la ventesima parte del frumento prodotto in quell'agro e la sesta parte di vino. Chiunque Genuate o Viturio entro questi confini possieda dell'agro, chi di essi li possieda, sia mantenuto nel possesso e nel godimento, purché il suo possesso dati almeno dalle calende del mese Sestile del consolato di L. Cecilio Metello e di Quinto Muzio. Coloro che godranno di tali possessi pagheranno ai Langensi un canone in proporzione, così come tutti gli altri Langensi che in quell’agro avranno possessi o godimenti. Oltre a questi possessi nessuno potrà possedere in quell'agro senza l'approvazione della maggioranza dei Viturii Langensi, e a condizione di non introdurvi altri che Genuati o Viturij, per coltivare. Chi non obbedisce al parere della maggioranza dei Langensi Viturii, non avrà ne godrà tale agro. Quanto all'agro che sarà compascuo sarà lecito ai Genuati e Viturii pascervi il gregge come nel rimanente agro genuate destinato a pascolo pubblico; nessuno lo impedisca e nessuno s'opponga con la forza e nessuno impedisca di prendere da quell'agro legna o legname. La prima annata di canone, i Viturii Langensi dovranno pagarla alle calende di gennaio del secondo anno, all'erario di Genua, e di ciò che godettero o godranno prima delle prossime calende di gennaio non saranno tenuti a pagare canone alcuno. Quanto ai prati che durante il consolato di L. Cecilio e Q. Muzio erano maturi al taglio del fieno, siti nell'agro pubblico, sia in quello posseduto dai Viturii Langensi, sia in quello posseduto dagli Odiati, dai Dectunini e dai Cavaturini e dai Mentovini, nessuno vi potrà segare né condurvi bestie al pascolo, né sfruttare in altro modo senza il consenso dei Langensi e degli Odiati, e dei Dectunini e dei Cavaturini e dei Mentovini, per quella parte che ciascuno di essi possederà. Se i Langensi o gli Odiati, o i Dectunini o i Cavaturini o i Mentovini vorranno in quell'agro stabilire nuovi patti, chiuderlo, segarvi il fieno, ciò potranno fare a condizione che non abbiano maggiore estensione di praterie di quel che ebbero e godettero nell'ultima estate, Quanto ai Viturii, che nelle questioni con i Genuensi, furono processati e condannati per ingiurie, se qualcuno è in carcere per tali motivi, i Genuensi dovranno liberarli e proscioglierli prima delle prossime Idi del mese Sestile. Se a qualcuno sembrerà iniquo qualcosa di quanto è contenuto in questa sentenza, si rivolga a noi, ogni giorno primo del mese che siano liberi da cause sulle controversie e sugli affari pubblici.»
Moco Meticanio, figlio di Meticone
Plauco Pelianio, figlio di Pelione
Come si può capire si tratta di un testo straordinariamente importante in quanto, oltre alla testimonianza giuridica, grazie ad esso siamo in grado di conoscere i nomi di diverse tribù liguri della zona, sappiamo che attorno al primo secolo prima di Cristo, nonostante la conquista romana, le genti erano ancora liguri, anche gli stessi Genuati. Possiamo addirittura conoscere gli antichi nomi liguri di monti, fiumi e torrenti anche se non è facile capire a quali corrispondessero oggi.
La contesa e il contesto in breve:
Nel 113 prima di Cristo i liguri Genuati e i Viturii Langenses della Val Polcevera chiamano ad arbitrare una loro disputa territoriale i senatori romani Quinto e Marco Minucio Rufo, di una importante famiglia patrizia che aveva forti legami con i galli padani in quanto discendenti del console Quinto Minucio Rufo che nel 197 a.C. aveva sconfitto i Boi e varie tribù liguri e ne era divenuto "protettore". Per Roma infatti Genova e la Val Polcevera erano diventate molto importanti con la costruzione del 148 a.C. della via Postumia che collegava la costa alla Gallia Cisalpina.
Quello che bisogna sapere:
Le popolazioni liguri dell'età del ferro occupavano gran parte del territorio che va dalla zona di Marsiglia fino al nord dell'attuale Toscana ma anche l'entroterra a nord di questa costa fino all'attuale Svizzera. Erano di cultura celtica e parlavano una lingua di questa famiglia e non si differenziavano molto dalle altre popolazioni galliche anche se l'inospitalità di queste terre, li rendeva agli occhi dei romani particolarmente "rudi". Vivevano di sussistenza con attività di silvicoltura e pastorizia e abitavano in Capanne di legno e paglia arroccati in oppida o castellari. Se molte di queste popolazioni resistettero e combatterono i romani fino all'ultimo, altri popoli, come i Genuati (che fondarono Genova) iniziarono presto a intrattenere rapporti con i Greci che approdavano li sulla rotta per la colonia di Marsiglia e poi con i Romani con i quali si allearono da subito. Grazie a questo gli antichi genovesi godevano di un tenore di vita molto più alto di quello dei vicini, ma quest'amicizia fece anche si che la città venisse distrutta durante le guerre puniche (mentre le tribù vicine si allearono con i cartaginesi contro Roma). In ogni caso, la città venne ricostruita con l'aiuto di Roma e godeva di molti privilegi, mantenendo una posizione predominante sulle altre tribù dell'entroterra. Quando i romani definitivamente sconfisse queste ultime e costruì nel 148 a.C. la Via Postumia che collegava Genova a Libarna e quindi con la Gallia Cisalpina, ricominciarono i dissidi tra le popolazioni dell'entroterra, in particolare con i Viturii, ai quali i Romani avevano confiscato le terre e poi in parte ridate a Genuati e in parte rimesse in cambio di tributi. L'incremento della popolazione dei Viturii Langenenses li aveva ora spinti ad occupare le terre più in basso per la coltivazione dei campi e così erano aumentate le tensioni, tanto che i Genuati avevano anche imprigionato alcuni vicini. La cosa molto interessante è che con la sentenza i Romani non imposero la loro legge in territorio ligure, ma fecero valere con la loro autorità il rapporto tra Genova, città ancora autonoma e le comunità liguri ad essa soggette con la definizione di confini definiti.
Nomi Liguri:
Attraverso questo testo latino siamo venuti a conoscienza dei primi nomi di persone Liguri di cui si abbia notizia in quanto presenti al processo Moco Meticanio, figlio di Meticone e Plauco Pelianio, figlio di Pelione, probabilmente adattati alla lingua latina ma accurati. Si riconoscono chiaramente i suoni tipici della lingua ligure e celtiche continentali "gl." in Pelianio e Pelione, riscontrabile oggi in Pegli e "gn" in Meticanio e Pelianio che con ogni probabilità indicava "Il figlio di". Entrambi i suoni sono rintracciabili ancora oggi in tanti nomi con particolare incidenza nell'Italia nord occidentale, in Francia e in Spagna (la doppia L di Bastille - Bastiglia).
Le terre interessate dalla disputa:
Non è facilissimo identificare esattamente la zona di cui parliamo in quanto i nomi di fiumi e monti sono quelli usati dai Liguri più di 2000 anni fa e non coincidono quasi mai con quelli attuali (vedi paragrafetto sotto). La tesi più accreditata indica la Val Polcevera e i territori oggi occupati dai comuni di Campomorone, Mignanego, Ceranesi, Fraconalto e il quartiere genovese di Pontedecimo. Due dei cippi posti a seguito della sentenza sono stati identificati: uno (foto sopra) si trova a poca distanza dalla S.P. dei Piani di Praglia e corrisponde al Mons Lemurinus del testo. L'altro è stato sommerso nel lago artificiale della Busalletta.
I luoghi nominati riconoscere i toponimi liguri:
Questa tavola ci permette anche di conoscere i nomi liguri di alcuni fiumi, torrenti e monti che non è facile identificare oggi. Come abbiamo visto sopra il Mons Lemurinus è stato identificato tramite il monolite che ancora oggi si può vedere. Il Monte Boplo sarebbe il Monte Taccone e il Monte Tuledon sarebbe il Monte Leco di oggi. E' notevole poter identificare il villaggio fortificato (castellaro) dei Viturii Langenses che senza dubbio oggi è proprio Langasco con il comunissimo suffisso gallico *asco che indica i paesi che sorgono sui fiumi (VEDI LINK).
"il rivo che nasce dalla fonte in Manicelo" identificato con il rio Gioventina.
"Il fiume Lemuri" identificato con il torrente Verde.
"il rivo Comberanea" identificato con il rio Rizzolo. ("rivo che porta alla confluenza" (P.S.) (P) (T). Infatti a Isoverde convergono tre corsi d'acqua che all'età della Sentenza formavano il flovio Lemuri.)
"Il fiume Procobera o Porcobera" identificato con il torrente Ricò.
"Il rivo Vindupale" con il rio Riasso.
"il fiume Neviasca" con il rio di Paveto.
"Il rivo Vinelasca" col vallone a Sud di Mignanego.
"Il fiume Veraglasca" identificato con il Torrente Lemme.
"Il fiume Tulelasca" con il Rio Busalletta.
"il rivo Eniseca" identificato con il Rio dei Giovi. (A "rivo Eniseca" è attribuito il significato di "rivo che incide la montagna").
Il Monte Leco (Monte Tuledon), facilmente riconoscibile per le numerose antenne.
Tra i monti vengono indicati (sempre in ordine di testo):
"Il Monte Lemurino" identificato con il Monte Lavergo.
"Il Monte Procavo" identificato con il Monte Pesucco.
"Il Monte Giovenzione" identificato con il Quota 1005 m
"Il Monte appennino che si chiama Boplo" oggi identificato con il Taccone, si parla già di "appennino" riferibile ovviamente a "penn" (picco, altura, sommità o anche "alpeggio" in lingua celtica o riferibile alla divinità delle alture Penn).
"Il Monte Tuledone" oggi identificato con il Leco. (A "monte Tuledone" è dato il significato di "cima tondeggiante" (P.S.), che ben si addice al profilo del monte Lecco, visto sia dalla cresta di confine che sale al monte Taccone, sia dalla media Valpolcevera (Rivarolo, Bolzaneto).
"Il Monte Berigiema"
"Il Monte Claxelo" (Mons Claxrelus) identificato con il Monte Ranfreo.
"Il Monte Prenico" con il Ventoporto.
Altri luoghi:
"La convalle Ceptiena" (Alla "Comvalis Caeptiema" è attribuito il significato di "convalle": "avvallamento che mette in comunicazione due valli", (P.S.). U sito dove oggi sorge Pietralavezzara è un avvallamento che mette in comunicazione le valli di Isoverde e Mignanego.)
"Il Giogo Lemurino"
"Il Giogo Blustiemelo"
"La fonte Lebriemela" (Fons Lebriemelus) identificata con la Fonte a Ovest del Ranfreo.
"La fonte in Manicelo" identificata con la sorgente a occidente di Madonna delle Vigne.
"Il Castello Aliano" identificato con il Bric di Guana.
"La Confluenza Ede-Porcobera" identificata con la Confluenza Verde-Ricò.
*Giogo: sommità allungata di una montagna.
Origine della controversia
Nella seconda metà del II sec. a.C., Genova era città federata a Roma e la comunità rurale dei Langensi era sotto la sua giurisdizione ed amministrazione. Nel contesto socio-economico del tempo le terre arabili, i prati, i pascoli, i boschi erano più di oggi essenziali per la vita delle popolazioni rurali. I Langensi rivendicavano vari confini di tali terreni e una diversa normativa d'uso che i Genuati, forti della loro preponderanza, non erano disposti a riconoscere. In particolare, con lo sviluppo dei traffici marittimi e terrestri, delle costruzioni navali, i Genuati tendevano a privilegiare lo sfruttamento dei boschi. Per contro i Langati avevano interesse a sviluppare le culture prative che la vicinanza della via Postumia rendeva proficue per lo smercio del fieno.
La contesa raggiunse una fase acuta; contrasti e disordini divennero pericolosi per la sicurezza pubblica, tanto che i fatti vennero deferiti al supremo tribunale di Roma. La delicata posizione geo-politica del territorio langense, attraversato dalla via Postuinia, arteria di preminente valore strategico, richiedeva vigilanza di popolazioni in pace fra loro. Ciò indusse i Consoli ed il Senato romani ad intervenire.
La controversia verteva attorno ai limiti fra i terreni privati e quelli pubblici, nonché sulle norme d'uso degli stessi da parte dei Genuati e dei Langati. Tali tipi di problemi, ancor oggi, si risolvono solo sul posto. Così nell'anno 637 di Roma (117 a.C.) giunsero a Langasco due noti magistrati romani: Quinto e Marco Minucio Rufo, con i loro tecnici e assieme ai legati genuate e langense: Moco Meticanio e Plauco Pelanio fecero una minuziosa ispezione del territorio, composero la controversia e impartirono le disposizioni per la sistemazione dei termini confinari.
Tornati a Roma i magistrati dettarono la sentenza che fu resa per decreto del Senato il 13 dicembre dell'anno 637 di Roma, alla presenza dei legati delle due parti. Il testo fu inciso su lastra di bronzo la cui matrice rimase presso il Senato nel Tabularium o sanctuarium Caesaris, mentre due copie furono consegnate ai contendenti. Una di tali copie è quella rinvenuta ad Isola di Pedemonte in Valpocevera nell'anno 1506.
I confini
Il contenuto della Sentenza, scritta in lingua latina, oltre alle norme sulla proprietà, possesso ed uso dei terreni di cui diremo più oltre, stabilisce i confini del territorio controverso. Proprio la parte del testo riservata ai confini è la più difficile da interpretare, tanto che i numerosi tentativi di identificazione compiuti dagli studiosi non coincidono. Leggendo il testo della Sentenza si apprende che i confini seguono corsi d'acqua, dorsali e contrafforti montuosi, inoltre, i termini sono fissati in punti caratteristici come cime, fonti, confluenze e attraversamenti di corsi d'acqua. Perciò una ricostruzione topografica attendibile deve tener conto principalmente degli elementi di oro-idrografia insiti nel testo della Sentenza, confrontati col territorio dell'epoca, ricostruito retrospettivamente sulla scorta delle fonti scritte e paleoambientali.
Ciò non è ancora sufficiente se si trascurano le normative dei compilatori: gli Agrimensori romani. Questi usavano una terminologia latina ben precisa, descritta nei loro codici, il cui corpus è riportato in scritti di più autori antichi.
Tenendo conto di quanto sopra è possibile ricostruire, partendo da dati non arbitrari e prescindendo da analisi linguistiche, i confini del territorio oggetto della Sentenza.
L 'agro privato
E' conveniente iniziare dall'agro privato perché per esso si hanno subito disponibili dati sicuri. La particolare forma di quest'agro, ricavabile dal testo della Sentenza, è limitata da corsi d'acqua appartenenti ad un solo bacino idrografico, inoltre il territorio è posto "a cavallo" della via Postumia. Ciò, a confronto col terreno, non lascia dubbi sulla precisa identificazione del centro dei Langensi con l'attuale territorio di Langasco. Si ottengono così le seguenti corrispondenze.
Flovio Porcobera col torrente Ricò;
Flovio Lemuri con l'alto corso del torrente Verde;
rivo Comberanea col rio Rizzolo;
rivo Vindupale col rio Riasso;
rivo Neviasca col rio di Paveto;
rivo qui oritur ab fonte in Mannicelo col rio Gioventina;
fonte in Mannicelo con la sorgente a occidente di Madonna delle Vigne;
rivo Vinelasca col vallone a Sud di Mignanego.
I confini dei terreni riconosciuti privati sono perciò i seguenti. Dalla fonte situata a 150 m. ad Ovest della cappella della Madonna delle Vigne, il confine scende lungo il rio affluente del rio Gioventina e per lo stesso scende fino al torrente Verde, in un punto oggi riconoscibile perché è di fronte alla sede del Comune di Ceranesi. Qui era posto il primo termine. Poi il confine risale il Verde ed il rio Rizzolo fino a Pietralavezzara. Qui erano posti due termini a cavallo della via Postumia. Da Pietralavezzara il confine scende direttamente nel rio Riasso e per esso va nel rio di Paveto che segue fino al torrente Ricò. Quindi il confine scende il Ricò fino ad incontrare, a destra, il rio che proviene da Madonna delleVigne. Qui era posto un termine. Poi il confine risale il rio fino alla cappella del valico dove erano posti due termini a cavallo della via Postumia. Infine scende fino alla fonte dove era partito. Il territorio entro tali confini include: la conca di Langasco, la località Campora, parte di Campomorone, parte di Pietralavezzara e Mignanego. Questi terreni furono riconosciuti di proprietà delle famiglie della comunità, esenti da canone, vendibili e trasmissibili agli eredi.
L 'agro pubblico
Disponendo di dati sicuri sul circuito di confine dell'agro privato è stato possibile ricostruire anche l'estensione dell'agro pubblico. A differenza dell'agro privato, i cui confini sono segnati quasi esclusivamente da corsi d'acqua, per l'agro pubblico sono i crinali montuosi a prevalere, particolarmente nella parte centrale del circuito. Solo il tratto iniziale e i due tratti finali seguono l'idrografia.
Anche per l'agro pubblico è stato possibile individuare una particolare forma fisica che a confronto col terreno ha dato una sola possibilità di identificazione.
Conseguentemente si sono stabilite le seguenti corrispondenze:
- Confluenza Ede-Porcobera Confluenza Verde-Ricò
Mons Lemurinus infumus Località Pontasso
Mons Lemurinus Monte Lavergo
Mons Pocavus Monte Pesucco
Mons Lemunnus summus Poggio "il Termine"
Castelus Alianus Bric di Guana
Mons Joventio Quota 1005 m
Mons Apenninus Boplo Monte Taccone
Mons Tuledo Monte Lecco
Flovio Veraglasca Torrente Lemme
Mons Prenicus Ventoporto
Flovio Tulelasca Rio Busalletta
Mons Claxrelus Monte Ranfreo
Fons Lebriemelus Fonte a O. del Ranfreo
Rivo Eniseca Rio dei Giovi
Flovio Porcobera Torrente Ricò
Pertanto, il confine di tale agro, partendo da Pontedecimo, segue il torrente Verde fino al Pontasso, risale il contrafforte a sinistra, toccando il monte Larvego, il monte Pesucco, sino al poggio detto "il Termine", sullo spartiacque Polcevera Gorzente. Quindi piega a destra per detto spartiacque toccando il Bric Roncasci, il Bric di Guana, la quota 1005 m e il monte Taccone sullo spartiacque dei Giovi, che poi segue sino al monte Lecco. Da questo punto scende la costa a Nord sino al letto del torrente Lemme, lo attraversa, per poi guadagnare in salita la quota 815 m sopra Ventoporto. Da questa cima pianeggiante, il confine scende per la costiera di case Freccie fino al rio Busalletta. Attraversato il rio Busalletta, il confine sale il contrafforte a Sud sino al monte Ranfreo sullo spartiacque dei Giovi.
Dal monte Ranfreo scende direttamente alla sorgente ove parte l'attuale acquedotto di Fumeri e per il rio dei Giovi giunge alla confluenza del torrente Ricò a Ponterosso. Infine per il Ricò raggiunge Pontedecimo.
Lungo il circuito erano posti 15 termini come mostrato dalla carta il territorio include:
Larvego, Caffarella, Isoverde, Gallaneto, Cravasco, Paveto, Fumeri, Costagiutta, Cesino e parte di Pontedecimo. Questi terreni erano aperti all'uso precario tanto dei Langensi quanto dei Genuati per concessione dell'Assemblea langense. I terreni pubblici, a differenza di quelli privati, erano soggetti alla corresponsione di un canone stabilito.
Corrispondenze tra individuazioni topografiche e analisi linguistiche
Una acquisizione apportata alla ricostruzione topografica, riguarda la più precisa corrispondenza tra le nostre individuazioni e le analisi linguistiche compiute dagli specialisti sui toponimi della Sentenza.
I luoghi individuati lungo i confini, associati ai relativi toponimi della Sentenza, hanno ciascuno caratteristiche geomorfologiche diverse. In alcuni casi, tali caratteristiche, mostrano sensibili corrispondenze, anche se, sul significato di quel toponimo non sempre vi è accordo tra gli studiosi. Vediamo alcune corrispondenze significative.
Al "monte Procavo" e stato attribuito il significato di "monte che si affaccia sulla cavità" (P.S.). Ciò corrisponde perfettamente alle caratteristiche del monte Pesucco luogo del IV termine confinario dell'agro pubblico.
Ad "apenninum" si da il significato di "cresta sommitale" (T), oppure di "alpeggio" (P.S.).
La prima versione corrisponde perfettamente alle caratteristiche del tratto di cresta fra il monte Taccone ed il monte Lecco (tratto più elevato dell'intero circuito dell'agro pubblico), posto tra l'88 ed il 98 termine confinario.
A "mons Boplo" è attribuito il significato di "altura" (D. e P.S.), il che corrisponde alle caratteristiche del monte Taccone, il quale oltre ad emergere vistosamente dalla cresta, è anche il monte più alto della Valpolcevera e di tutto il sistema orografico descritto dalla Sentenza.
A "monte Tuledone" è dato il significato di "cima tondeggiante" (P.S.), che ben si addice al profilo del monte Lecco, visto sia dalla cresta di confine che sale al monte Taccone, sia dalla media Valpolcevera (Rivarolo, Bolzaneto).
A "rivo Eniseca" è attribuito il significato di "rivo che incide la montagna" (T., P.S., P.) ed in realtà il rio dei Giovi, da noi identificato con l'Eniseca, ha attualmente profili trasversali più profondi rispetto agli altri corsi d'acqua richiamati dalla Sentenza. Non vi è ragione di pensare a cambiamenti vistosi di tali profili dall'epoca della Sentenza ad oggi. La maggior incisione dell'alveo è tale anche a confronto con corsi d'acqua vicini scorrenti in termini di analoga composizione litologica. Si può quindi pensare che il letto profondo del rio dei Giovi, derivi dall'antica impostazione morfologica unita all'erosione superficiale successiva dovuta all'abbondanza non solo della "fons Lebriemela", ma anche delle sorgenti circostanti.
A Ponterosso è localizzato il toponimo Ricò. Ricò deriva da "rivi caput" cioè, "punto d'origine di un corso d'acqua". Fu introdotto dagli Agrimensori romani per indicare il punto di confine (P.S.). Infatti a Ponterosso è posto il 150 termine dell'agro pubblico secondo la nostra ricostruzione.
Alla "Comvalis Caeptiema" è attribuito il significato di "convalle": "avvallamento che mette in comunicazione due valli", (P.S.). U sito dove oggi sorge Pietralavezzara è un avvallamento che mette in comunicazione le valli di Isoverde e Mignanego.
Al "rivo Comberanea", attuale rio Rizzolo, è dato il significato di "rivo che porta alla confluenza" (P.S.) (P) (T). Infatti a Isoverde convergono tre corsi d'acqua che all'età della Sentenza formavano il flovio Lemuri.
Caratteristiche del territorio
La ricostruzione sopra delineata porta nuove acquisizioni anche per la conoscenza del territorio e delle risorse disponibili. Anzitutto l'estensione. Esso misura complessivamente 4100 ettari di cui 700 per i terreni privati. Inoltre, contrariamente a quanto si è sempre creduto, i terreni non superano, ad oriente, la linea del torrente Ricò e a Nord invece scavalcano lo spartiacque dei Giovi, includendo un'ampia area a vocazione forestale.
Ancora: il Castelus Alianus non risulta situato sullo spartiacque dei Giovi presso la via Postumia, come è sempre stato sostenuto, ma sorgeva sul Bric di Guana, sullo spartiacque occidentale, nei pressi del valico per Marcarolo. Ciò può far pensare che già nell'epoca della Sentenza erano importanti non una ma due direttrici viarie: quella per Libarna-Tortona e quella per Marcarolo-Asti.
Come è facile capire dalle descrizioni precedenti il territorio è esclusivamente montano con dorsali e contrafforti dai versanti a pendenze variabili, con ripiani a mezza costa non numerosi e di superficie contenuta. Tuttavia, la apparente carenza di aree pianeggianti è compensata dalla morfologia dolce delle aree alle quote intermedie dove in realtà si è sviluppato l'insediamento.
Se si confronta il territorio definito dalla ricostruzione topografica con una carta geologica si ricava che i terreni dell'agro privato sono concentrati in un area a substrato argilloscistoso-filladico, caratteristico per lo sviluppo di suolo profondo e fertile che, nelle esposizioni favorevoli, è indicato per attività agricole di buon rendimento. Inoltre il tipo di roccia poco permeabile consente la presenza di un rilevante numero di sorgenti.
Nei terreni dell'agro pubblico predominano ad Ovest le serpentiniti, poco favorevoli allo sviluppo di vegetazione arborea, ma idonee all'instaurazione di formazioni erbacee utili per il pascolo. Anche nell'area di monte Carlo e del rio d'Iso, dove predominano rocce carbonatiche, aride per la circolazione carsica e povere di suolo, può svilupparsi il pascolo magro.
Nell'area attorno al monte Lecco, dominano i metagabbri, i quali pur essendo poco erodibili, producono suolo sufficiente per lo sviluppo di coperture boschive. Infine ad oriente, dove predominano i flyshs cretacei, i suoli sono adatti per tutte le culture.
Occorre inoltre ricordare la presenza di ricchi corsi d'acqua interni e di confine come il Verde, il Lemme, il Busalletta, il Ricò, sfruttabili per l'esercizio della pesca.
Queste sono le risorse ambientali disponibili. Dalla Sentenza possiamo ricavare le risorse economiche che la comunità ha saputo produrre con le tecniche e le attrezzature che possedeva.
Attività e tecniche agricole
La Sentenza ci documenta alcuni prodotti che attestano l'utilizzazione di tutte le risorse disponibili. Anche se il riferimento è solo per l'agro pubblico ciò non esclude che cereali e vite fossero coltivati anche nell'agro privato. Anzi è proprio nell'agro privato che si sono attuate le prime coltivazioni.
Si può pensare che il podere famigliare si costituiva in prossimità dell'abitato con orti, frutteti, vigneti, seminativi e prati e col tempo andava espandendosi utilizzando i terreni più adatti, tanto da occupare aree relativamente distanti dall'abitato come documentato dalla Sentenza.
Tale sviluppo era dovuto al fatto che da tempo le tecniche agricole avevano beneficiato dell'introduzione degli attrezzi in ferro (zappa, vanga, aratro, falce fienaia), tanto che ciò ha reso possibile non solo la produzione per la sussistenza, ma anche la formazione di un sovraprodotto per la corresponsione del canone ai Genuati.
E' implicito nei campi l'impiego delle rotazioni biennali (un anno a cereali, un anno a riposo lavorato), diffuso da tempo in tutta Italia. E' noto che la rotazione ha lo scopo di ripristinare la fertilità del terreno e di riutilizzare il campo l'anno successivo al riposo. Questo non si può ottenere con la tecnica del debbio. Circa i cereali coltivati, è sicuro, l'abbandono dei cereali locali (miglio e farro) a favore di quelli orientali come il frumento. Ce lo documenta la Sentenza.
Non sappiamo se nell'anno del riposo lavorato si impiegassero piante rigeneratrici come le leguminose, note per il loro potere fissatore dell'azoto nel terreno, però l'archeologia documenta, per la Liguria di Levante, culture di favino e pisello in età preromana.
Anche lo sviluppo dei prati, così esteso da impegnare l'agro pubblico, è favorito dall'avvento degli attrezzi in ferro. La falce fienaia è praticamente nata con l'introduzione del ferro. Essa ha prodotto un notevole incremento della foraggiatura.
I prodotti dell'agricoltura erano integrati dall'allevamento ovi-caprino sui terreni compascqui (pascoli comuni). L'agro compascuo, comprendeva oltre ai pascoli anche i boschi dai quali sia i Genuati sia i Langensi potevano trarre legna da ardere e da costruzione. Alle aree compascuali appartenevano anche i corsi d'acqua nei quali si poteva esercitare il diritto di pesca. L'indronimo ligure Porcobera, secondo i linguisti, significa "fiume portatore di trote".
L'esercizio della caccia non è documentato, ma dalla preistoria ad oggi l'uomo non ha mai cessato di cacciare. Nel territorio, al tempo della Sentenza, non mancavano cinghiali, cervi, daini, caprioli, lepri, pernici rosse, starne, per citare solo le specie più comuni.
Cenno al contesto socio-economico
Che la produzione fosse ben al di sopra della sussistenza ci é documentato dalla Sentenza dove si afferma che la corresponsione di un canone in natura (1/20 di frumento e 1/6 di vino), oppure in denaro (400 vittoriati). Perchè una comunità possa permettersi una corresponsione del canone in denaro, è necessario che abbia sviluppato da tempo forme di commercio ben consolidate e un ente centrale di coordinamento per la riscossione di canoni singoli.
Si delinea allora, fra i membri della comunità, una diversificazione di compiti rispetto a quelli propri della produzione e la necessità di una organizzazione del lavoro. Accanto agli agricoltori operavano i commercianti, gli addetti ai trasporti, i coordinatori. L'organizzazione produttiva, non solo doveva essere in grado di accumulare il sovraprodotto destinato allo scambio ed al commercio, ma reciprocamente doveva garantire la ridistribuzione di quanto ricevuto dallo scambio alla popolazione e la corresponsione all'erario di parte dei ricavati del commercio.
In queste condizioni siamo di fronte ad una vera e propria gestione e mobilizzazione delle risorse. Si può allora parlare non di sussistenza ma di economia. Inoltre ciò implica nell'organizzazione una qualche forma di leader-ship permanente. Ecco allora il delinearsi di un tipo di società non più egualitaria come per una comunità tribale, ma una comunità in evoluzione verso una forma di organizzazione superiore. Ad attestarlo è la stessa Sentenza quando afferma che gli occupanti dell'agro pubblico sono chiamati a corrispondere alla comunità un canone pro portione (linea 29). Tale incipiente differenziazione sociale all'interno della comunità rappresenta il primo passo verso una differenziazione di poteri fra individui. Poteri che non hanno ancora efficacia sulle decisioni della comunità perché in essa permane l'istituto politico supremo dell'Assemblea Popolare dove si delibera de maiore parte (linea 30), cioè a maggioranza di suffragi.
Le comunità nominate nella Sentenza erano legate all'oppido Genuate da rapporti particolari di subordinazione, sviluppati da tempo in virtù della posizione preminente di Genova come "emporio dei liguri". (20) Ciò è attestato dalle fonti scritte e dalle fonti archeologiche. Nella Sentenza la subordinazione è palese per più ragioni. Anzitutto l'imposizione del canone, che sancisce possesso e uso dell'agro da parte dei Langensi, ma dominio da parte dei Genuati. Inoltre, mentre i Genuati possono occupare appezzameriti dell'agro pubblico da parte dei Langensi, nessun cenno appare, nella Sentenza, di analogo reciproco diritto dei Langensi sull'agro pubblico di Genova. Genova appare in posizione egemonica nei confronti delle comunità circostanti. Infine, la Sentenza ci attesta che i Genuati, nel corso della controversia coi Langensi, hanno "giudicati, condannati ed imprigionati" alcuni membri di quest'ultima comunità (linea 43). Tale fatto testimonia anche dell'esistenza in Genova di un apparato repressivo, inesistente presso le comunità circostanti. La presenza di una forza pubblica è l'elemento principale che distingue l'organizzazione sociale statale dall'organizzazione sociale primitiva delle tribù gentilizie e delle tribù territoriali. Presenza che diventa necessaria quando la società è spiccatamente differenziata, costituita da classi diverse, inevitabilmente in lotta tra loro.
Anche a Genova l'intensificazione dei traffici, dei commerci e dell'artigianato ha contribuito allo sviluppo della comunità verso una forma di società più complessa, che all'epoca della Sentenza ci appare, anche se in modo embrionale, avviata verso forme di tipo statale.
Con la Sentenza il rapporto di subordinazione dei "castellani" Langensi nei confronti degli "oppidani" Genuati è confermato, se non consolidato, dal Senato romano.
Conclusioni
Concludendo si può affermare che la Tavola di Polcevera ci documenta una Genova che, verso la fine del II sec. a.C. ci appare in piena evoluzione. Essa è in grado di controllare le vie di comunicazione necessarie ai suoi commerci, tenendo in rispetto le popolazioni interne, con energia, ma senza soffocarne la particolare e privata autonomia. Non è nel suo interesse, né nel temperamento dei Liguri. La Tavola ci documenta altresì un Genovesato in lenta evoluzione, con economia non solo agro - silvo - pastorale ma, con commerci, tuttavia conservativo di antichi ordinamenti, che non tollerano usurpazioni dell'agro pubblico da parte dei più ricchi o dei più potenti. Ciascun individuo doveva pagare alla comunità il proprio canone come tutti gli altri, indipendentemente dallo status personale, come sancito dall'Assemblea Popolare, supremo istituto politico ancora integralmente conservato ed ereditato dall'antica Organizzazione gentilizia.
*Giogo: sommità allungata di una montagna.
Le popolazioni nominate:
I Genuati: la popolazione che fondò Genova.
I Viturii Langenses (o Viturii o Langensi): la tribù in contesa che aveva centro a Langasco (frazione di Campomorone, GE)
Gli Odiati.
I Dectunini (o Dertonini): altra tribù celto-ligure che fondò il primo nucleo di Tortona (AL) in Piemonte su cui i Romani fondarono appunto Dertona.
I Cavaturini: la popolazione che aveva il suo castellaro nel luogo in cui oggi sarge appunto Cavatore (AL) in Piemonte.
I Mentovini.
Come dicevamo all'inizio è incredibile quante informazioni ci giungano attraverso questo testo su popolazioni di cui generalmente si pensa di non sapere assolutamente niente e delle quali, se non fosse per ritrovamenti rarissimi di questo tipo, non conosceremmo nemmeno i nomi.
LINKS:
pagina dedicata molto completa su Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Tavola_bronzea_di_Polcevera
La pagina più completa sulla Tavola: https://web.archive.org/web/20160223091248/http://www.altavallepolcevera.com/index.php/storia-valpolcevera/slideshow
*************ricopio qui il testo della pagina http://www.altavallepolcevera.com/index.php/storia-valpolcevera/slideshow oggi sparita dalla rete:************
Origine della controversia
Nella seconda metà del II sec. a.C., Genova era città federata a Roma e la comunità rurale dei Langensi era sotto la sua giurisdizione ed amministrazione. Nel contesto socio-economico del tempo le terre arabili, i prati, i pascoli, i boschi erano più di oggi essenziali per la vita delle popolazioni rurali. I Langensi rivendicavano vari confini di tali terreni e una diversa normativa d'uso che i Genuati, forti della loro preponderanza, non erano disposti a riconoscere. In particolare, con lo sviluppo dei traffici marittimi e terrestri, delle costruzioni navali, i Genuati tendevano a privilegiare lo sfruttamento dei boschi. Per contro i Langati avevano interesse a sviluppare le culture prative che la vicinanza della via Postumia rendeva proficue per lo smercio del fieno.
La contesa raggiunse una fase acuta; contrasti e disordini divennero pericolosi per la sicurezza pubblica, tanto che i fatti vennero deferiti al supremo tribunale di Roma. La delicata posizione geo-politica del territorio langense, attraversato dalla via Postuinia, arteria di preminente valore strategico, richiedeva vigilanza di popolazioni in pace fra loro. Ciò indusse i Consoli ed il Senato romani ad intervenire.
La controversia verteva attorno ai limiti fra i terreni privati e quelli pubblici, nonché sulle norme d'uso degli stessi da parte dei Genuati e dei Langati. Tali tipi di problemi, ancor oggi, si risolvono solo sul posto. Così nell'anno 637 di Roma (117 a.C.) giunsero a Langasco due noti magistrati romani: Quinto e Marco Minucio Rufo, con i loro tecnici e assieme ai legati genuate e langense: Moco Meticanio e Plauco Pelanio fecero una minuziosa ispezione del territorio, composero la controversia e impartirono le disposizioni per la sistemazione dei termini confinari.
Tornati a Roma i magistrati dettarono la sentenza che fu resa per decreto del Senato il 13 dicembre dell'anno 637 di Roma, alla presenza dei legati delle due parti. Il testo fu inciso su lastra di bronzo la cui matrice rimase presso il Senato nel Tabularium o sanctuarium Caesaris, mentre due copie furono consegnate ai contendenti. Una di tali copie è quella rinvenuta ad Isola di Pedemonte in Valpocevera nell'anno 1506.
I confini
Il contenuto della Sentenza, scritta in lingua latina, oltre alle norme sulla proprietà, possesso ed uso dei terreni di cui diremo più oltre, stabilisce i confini del territorio controverso. Proprio la parte del testo riservata ai confini è la più difficile da interpretare, tanto che i numerosi tentativi di identificazione compiuti dagli studiosi non coincidono. Leggendo il testo della Sentenza si apprende che i confini seguono corsi d'acqua, dorsali e contrafforti montuosi, inoltre, i termini sono fissati in punti caratteristici come cime, fonti, confluenze e attraversamenti di corsi d'acqua. Perciò una ricostruzione topografica attendibile deve tener conto principalmente degli elementi di oro-idrografia insiti nel testo della Sentenza, confrontati col territorio dell'epoca, ricostruito retrospettivamente sulla scorta delle fonti scritte e paleoambientali.
Ciò non è ancora sufficiente se si trascurano le normative dei compilatori: gli Agrimensori romani. Questi usavano una terminologia latina ben precisa, descritta nei loro codici, il cui corpus è riportato in scritti di più autori antichi.
Tenendo conto di quanto sopra è possibile ricostruire, partendo da dati non arbitrari e prescindendo da analisi linguistiche, i confini del territorio oggetto della Sentenza.
L 'agro privato
E' conveniente iniziare dall'agro privato perché per esso si hanno subito disponibili dati sicuri. La particolare forma di quest'agro, ricavabile dal testo della Sentenza, è limitata da corsi d'acqua appartenenti ad un solo bacino idrografico, inoltre il territorio è posto "a cavallo" della via Postumia. Ciò, a confronto col terreno, non lascia dubbi sulla precisa identificazione del centro dei Langensi con l'attuale territorio di Langasco. Si ottengono così le seguenti corrispondenze.
Flovio Porcobera col torrente Ricò;
Flovio Lemuri con l'alto corso del torrente Verde;
rivo Comberanea col rio Rizzolo;
rivo Vindupale col rio Riasso;
rivo Neviasca col rio di Paveto;
rivo qui oritur ab fonte in Mannicelo col rio Gioventina;
fonte in Mannicelo con la sorgente a occidente di Madonna delle Vigne;
rivo Vinelasca col vallone a Sud di Mignanego.
I confini dei terreni riconosciuti privati sono perciò i seguenti. Dalla fonte situata a 150 m. ad Ovest della cappella della Madonna delle Vigne, il confine scende lungo il rio affluente del rio Gioventina e per lo stesso scende fino al torrente Verde, in un punto oggi riconoscibile perché è di fronte alla sede del Comune di Ceranesi. Qui era posto il primo termine. Poi il confine risale il Verde ed il rio Rizzolo fino a Pietralavezzara. Qui erano posti due termini a cavallo della via Postumia. Da Pietralavezzara il confine scende direttamente nel rio Riasso e per esso va nel rio di Paveto che segue fino al torrente Ricò. Quindi il confine scende il Ricò fino ad incontrare, a destra, il rio che proviene da Madonna delleVigne. Qui era posto un termine. Poi il confine risale il rio fino alla cappella del valico dove erano posti due termini a cavallo della via Postumia. Infine scende fino alla fonte dove era partito. Il territorio entro tali confini include: la conca di Langasco, la località Campora, parte di Campomorone, parte di Pietralavezzara e Mignanego. Questi terreni furono riconosciuti di proprietà delle famiglie della comunità, esenti da canone, vendibili e trasmissibili agli eredi.
L 'agro pubblico
Disponendo di dati sicuri sul circuito di confine dell'agro privato è stato possibile ricostruire anche l'estensione dell'agro pubblico. A differenza dell'agro privato, i cui confini sono segnati quasi esclusivamente da corsi d'acqua, per l'agro pubblico sono i crinali montuosi a prevalere, particolarmente nella parte centrale del circuito. Solo il tratto iniziale e i due tratti finali seguono l'idrografia.
Anche per l'agro pubblico è stato possibile individuare una particolare forma fisica che a confronto col terreno ha dato una sola possibilità di identificazione.
Conseguentemente si sono stabilite le seguenti corrispondenze:
- Confluenza Ede-Porcobera Confluenza Verde-Ricò
Mons Lemurinus infumus Località Pontasso
Mons Lemurinus Monte Lavergo
Mons Pocavus Monte Pesucco
Mons Lemunnus summus Poggio "il Termine"
Castelus Alianus Bric di Guana
Mons Joventio Quota 1005 m
Mons Apenninus Boplo Monte Taccone
Mons Tuledo Monte Lecco
Flovio Veraglasca Torrente Lemme
Mons Prenicus Ventoporto
Flovio Tulelasca Rio Busalletta
Mons Claxrelus Monte Ranfreo
Fons Lebriemelus Fonte a O. del Ranfreo
Rivo Eniseca Rio dei Giovi
Flovio Porcobera Torrente Ricò
Pertanto, il confine di tale agro, partendo da Pontedecimo, segue il torrente Verde fino al Pontasso, risale il contrafforte a sinistra, toccando il monte Larvego, il monte Pesucco, sino al poggio detto "il Termine", sullo spartiacque Polcevera Gorzente. Quindi piega a destra per detto spartiacque toccando il Bric Roncasci, il Bric di Guana, la quota 1005 m e il monte Taccone sullo spartiacque dei Giovi, che poi segue sino al monte Lecco. Da questo punto scende la costa a Nord sino al letto del torrente Lemme, lo attraversa, per poi guadagnare in salita la quota 815 m sopra Ventoporto. Da questa cima pianeggiante, il confine scende per la costiera di case Freccie fino al rio Busalletta. Attraversato il rio Busalletta, il confine sale il contrafforte a Sud sino al monte Ranfreo sullo spartiacque dei Giovi.
Dal monte Ranfreo scende direttamente alla sorgente ove parte l'attuale acquedotto di Fumeri e per il rio dei Giovi giunge alla confluenza del torrente Ricò a Ponterosso. Infine per il Ricò raggiunge Pontedecimo.
Lungo il circuito erano posti 15 termini come mostrato dalla carta il territorio include:
Larvego, Caffarella, Isoverde, Gallaneto, Cravasco, Paveto, Fumeri, Costagiutta, Cesino e parte di Pontedecimo. Questi terreni erano aperti all'uso precario tanto dei Langensi quanto dei Genuati per concessione dell'Assemblea langense. I terreni pubblici, a differenza di quelli privati, erano soggetti alla corresponsione di un canone stabilito.
Corrispondenze tra individuazioni topografiche e analisi linguistiche
Una acquisizione apportata alla ricostruzione topografica, riguarda la più precisa corrispondenza tra le nostre individuazioni e le analisi linguistiche compiute dagli specialisti sui toponimi della Sentenza.
I luoghi individuati lungo i confini, associati ai relativi toponimi della Sentenza, hanno ciascuno caratteristiche geomorfologiche diverse. In alcuni casi, tali caratteristiche, mostrano sensibili corrispondenze, anche se, sul significato di quel toponimo non sempre vi è accordo tra gli studiosi. Vediamo alcune corrispondenze significative.
Al "monte Procavo" e stato attribuito il significato di "monte che si affaccia sulla cavità" (P.S.). Ciò corrisponde perfettamente alle caratteristiche del monte Pesucco luogo del IV termine confinario dell'agro pubblico.
Ad "apenninum" si da il significato di "cresta sommitale" (T), oppure di "alpeggio" (P.S.).
La prima versione corrisponde perfettamente alle caratteristiche del tratto di cresta fra il monte Taccone ed il monte Lecco (tratto più elevato dell'intero circuito dell'agro pubblico), posto tra l'88 ed il 98 termine confinario.
A "mons Boplo" è attribuito il significato di "altura" (D. e P.S.), il che corrisponde alle caratteristiche del monte Taccone, il quale oltre ad emergere vistosamente dalla cresta, è anche il monte più alto della Valpolcevera e di tutto il sistema orografico descritto dalla Sentenza.
A "monte Tuledone" è dato il significato di "cima tondeggiante" (P.S.), che ben si addice al profilo del monte Lecco, visto sia dalla cresta di confine che sale al monte Taccone, sia dalla media Valpolcevera (Rivarolo, Bolzaneto).
A "rivo Eniseca" è attribuito il significato di "rivo che incide la montagna" (T., P.S., P.) ed in realtà il rio dei Giovi, da noi identificato con l'Eniseca, ha attualmente profili trasversali più profondi rispetto agli altri corsi d'acqua richiamati dalla Sentenza. Non vi è ragione di pensare a cambiamenti vistosi di tali profili dall'epoca della Sentenza ad oggi. La maggior incisione dell'alveo è tale anche a confronto con corsi d'acqua vicini scorrenti in termini di analoga composizione litologica. Si può quindi pensare che il letto profondo del rio dei Giovi, derivi dall'antica impostazione morfologica unita all'erosione superficiale successiva dovuta all'abbondanza non solo della "fons Lebriemela", ma anche delle sorgenti circostanti.
A Ponterosso è localizzato il toponimo Ricò. Ricò deriva da "rivi caput" cioè, "punto d'origine di un corso d'acqua". Fu introdotto dagli Agrimensori romani per indicare il punto di confine (P.S.). Infatti a Ponterosso è posto il 150 termine dell'agro pubblico secondo la nostra ricostruzione.
Alla "Comvalis Caeptiema" è attribuito il significato di "convalle": "avvallamento che mette in comunicazione due valli", (P.S.). U sito dove oggi sorge Pietralavezzara è un avvallamento che mette in comunicazione le valli di Isoverde e Mignanego.
Al "rivo Comberanea", attuale rio Rizzolo, è dato il significato di "rivo che porta alla confluenza" (P.S.) (P) (T). Infatti a Isoverde convergono tre corsi d'acqua che all'età della Sentenza formavano il flovio Lemuri.
Caratteristiche del territorio
La ricostruzione sopra delineata porta nuove acquisizioni anche per la conoscenza del territorio e delle risorse disponibili. Anzitutto l'estensione. Esso misura complessivamente 4100 ettari di cui 700 per i terreni privati. Inoltre, contrariamente a quanto si è sempre creduto, i terreni non superano, ad oriente, la linea del torrente Ricò e a Nord invece scavalcano lo spartiacque dei Giovi, includendo un'ampia area a vocazione forestale.
Ancora: il Castelus Alianus non risulta situato sullo spartiacque dei Giovi presso la via Postumia, come è sempre stato sostenuto, ma sorgeva sul Bric di Guana, sullo spartiacque occidentale, nei pressi del valico per Marcarolo. Ciò può far pensare che già nell'epoca della Sentenza erano importanti non una ma due direttrici viarie: quella per Libarna-Tortona e quella per Marcarolo-Asti.
Come è facile capire dalle descrizioni precedenti il territorio è esclusivamente montano con dorsali e contrafforti dai versanti a pendenze variabili, con ripiani a mezza costa non numerosi e di superficie contenuta. Tuttavia, la apparente carenza di aree pianeggianti è compensata dalla morfologia dolce delle aree alle quote intermedie dove in realtà si è sviluppato l'insediamento.
Se si confronta il territorio definito dalla ricostruzione topografica con una carta geologica si ricava che i terreni dell'agro privato sono concentrati in un area a substrato argilloscistoso-filladico, caratteristico per lo sviluppo di suolo profondo e fertile che, nelle esposizioni favorevoli, è indicato per attività agricole di buon rendimento. Inoltre il tipo di roccia poco permeabile consente la presenza di un rilevante numero di sorgenti.
Nei terreni dell'agro pubblico predominano ad Ovest le serpentiniti, poco favorevoli allo sviluppo di vegetazione arborea, ma idonee all'instaurazione di formazioni erbacee utili per il pascolo. Anche nell'area di monte Carlo e del rio d'Iso, dove predominano rocce carbonatiche, aride per la circolazione carsica e povere di suolo, può svilupparsi il pascolo magro.
Nell'area attorno al monte Lecco, dominano i metagabbri, i quali pur essendo poco erodibili, producono suolo sufficiente per lo sviluppo di coperture boschive. Infine ad oriente, dove predominano i flyshs cretacei, i suoli sono adatti per tutte le culture.
Occorre inoltre ricordare la presenza di ricchi corsi d'acqua interni e di confine come il Verde, il Lemme, il Busalletta, il Ricò, sfruttabili per l'esercizio della pesca.
Queste sono le risorse ambientali disponibili. Dalla Sentenza possiamo ricavare le risorse economiche che la comunità ha saputo produrre con le tecniche e le attrezzature che possedeva.
Attività e tecniche agricole
La Sentenza ci documenta alcuni prodotti che attestano l'utilizzazione di tutte le risorse disponibili. Anche se il riferimento è solo per l'agro pubblico ciò non esclude che cereali e vite fossero coltivati anche nell'agro privato. Anzi è proprio nell'agro privato che si sono attuate le prime coltivazioni.
Si può pensare che il podere famigliare si costituiva in prossimità dell'abitato con orti, frutteti, vigneti, seminativi e prati e col tempo andava espandendosi utilizzando i terreni più adatti, tanto da occupare aree relativamente distanti dall'abitato come documentato dalla Sentenza.
Tale sviluppo era dovuto al fatto che da tempo le tecniche agricole avevano beneficiato dell'introduzione degli attrezzi in ferro (zappa, vanga, aratro, falce fienaia), tanto che ciò ha reso possibile non solo la produzione per la sussistenza, ma anche la formazione di un sovraprodotto per la corresponsione del canone ai Genuati.
E' implicito nei campi l'impiego delle rotazioni biennali (un anno a cereali, un anno a riposo lavorato), diffuso da tempo in tutta Italia. E' noto che la rotazione ha lo scopo di ripristinare la fertilità del terreno e di riutilizzare il campo l'anno successivo al riposo. Questo non si può ottenere con la tecnica del debbio. Circa i cereali coltivati, è sicuro, l'abbandono dei cereali locali (miglio e farro) a favore di quelli orientali come il frumento. Ce lo documenta la Sentenza.
Non sappiamo se nell'anno del riposo lavorato si impiegassero piante rigeneratrici come le leguminose, note per il loro potere fissatore dell'azoto nel terreno, però l'archeologia documenta, per la Liguria di Levante, culture di favino e pisello in età preromana.
Anche lo sviluppo dei prati, così esteso da impegnare l'agro pubblico, è favorito dall'avvento degli attrezzi in ferro. La falce fienaia è praticamente nata con l'introduzione del ferro. Essa ha prodotto un notevole incremento della foraggiatura.
I prodotti dell'agricoltura erano integrati dall'allevamento ovi-caprino sui terreni compascqui (pascoli comuni). L'agro compascuo, comprendeva oltre ai pascoli anche i boschi dai quali sia i Genuati sia i Langensi potevano trarre legna da ardere e da costruzione. Alle aree compascuali appartenevano anche i corsi d'acqua nei quali si poteva esercitare il diritto di pesca. L'indronimo ligure Porcobera, secondo i linguisti, significa "fiume portatore di trote".
L'esercizio della caccia non è documentato, ma dalla preistoria ad oggi l'uomo non ha mai cessato di cacciare. Nel territorio, al tempo della Sentenza, non mancavano cinghiali, cervi, daini, caprioli, lepri, pernici rosse, starne, per citare solo le specie più comuni.
Cenno al contesto socio-economico
Che la produzione fosse ben al di sopra della sussistenza ci é documentato dalla Sentenza dove si afferma che la corresponsione di un canone in natura (1/20 di frumento e 1/6 di vino), oppure in denaro (400 vittoriati). Perchè una comunità possa permettersi una corresponsione del canone in denaro, è necessario che abbia sviluppato da tempo forme di commercio ben consolidate e un ente centrale di coordinamento per la riscossione di canoni singoli.
Si delinea allora, fra i membri della comunità, una diversificazione di compiti rispetto a quelli propri della produzione e la necessità di una organizzazione del lavoro. Accanto agli agricoltori operavano i commercianti, gli addetti ai trasporti, i coordinatori. L'organizzazione produttiva, non solo doveva essere in grado di accumulare il sovraprodotto destinato allo scambio ed al commercio, ma reciprocamente doveva garantire la ridistribuzione di quanto ricevuto dallo scambio alla popolazione e la corresponsione all'erario di parte dei ricavati del commercio.
In queste condizioni siamo di fronte ad una vera e propria gestione e mobilizzazione delle risorse. Si può allora parlare non di sussistenza ma di economia. Inoltre ciò implica nell'organizzazione una qualche forma di leader-ship permanente. Ecco allora il delinearsi di un tipo di società non più egualitaria come per una comunità tribale, ma una comunità in evoluzione verso una forma di organizzazione superiore. Ad attestarlo è la stessa Sentenza quando afferma che gli occupanti dell'agro pubblico sono chiamati a corrispondere alla comunità un canone pro portione (linea 29). Tale incipiente differenziazione sociale all'interno della comunità rappresenta il primo passo verso una differenziazione di poteri fra individui. Poteri che non hanno ancora efficacia sulle decisioni della comunità perché in essa permane l'istituto politico supremo dell'Assemblea Popolare dove si delibera de maiore parte (linea 30), cioè a maggioranza di suffragi.
Le comunità nominate nella Sentenza erano legate all'oppido Genuate da rapporti particolari di subordinazione, sviluppati da tempo in virtù della posizione preminente di Genova come "emporio dei liguri". (20) Ciò è attestato dalle fonti scritte e dalle fonti archeologiche. Nella Sentenza la subordinazione è palese per più ragioni. Anzitutto l'imposizione del canone, che sancisce possesso e uso dell'agro da parte dei Langensi, ma dominio da parte dei Genuati. Inoltre, mentre i Genuati possono occupare appezzameriti dell'agro pubblico da parte dei Langensi, nessun cenno appare, nella Sentenza, di analogo reciproco diritto dei Langensi sull'agro pubblico di Genova. Genova appare in posizione egemonica nei confronti delle comunità circostanti. Infine, la Sentenza ci attesta che i Genuati, nel corso della controversia coi Langensi, hanno "giudicati, condannati ed imprigionati" alcuni membri di quest'ultima comunità (linea 43). Tale fatto testimonia anche dell'esistenza in Genova di un apparato repressivo, inesistente presso le comunità circostanti. La presenza di una forza pubblica è l'elemento principale che distingue l'organizzazione sociale statale dall'organizzazione sociale primitiva delle tribù gentilizie e delle tribù territoriali. Presenza che diventa necessaria quando la società è spiccatamente differenziata, costituita da classi diverse, inevitabilmente in lotta tra loro.
Anche a Genova l'intensificazione dei traffici, dei commerci e dell'artigianato ha contribuito allo sviluppo della comunità verso una forma di società più complessa, che all'epoca della Sentenza ci appare, anche se in modo embrionale, avviata verso forme di tipo statale.
Con la Sentenza il rapporto di subordinazione dei "castellani" Langensi nei confronti degli "oppidani" Genuati è confermato, se non consolidato, dal Senato romano.
Conclusioni
Concludendo si può affermare che la Tavola di Polcevera ci documenta una Genova che, verso la fine del II sec. a.C. ci appare in piena evoluzione. Essa è in grado di controllare le vie di comunicazione necessarie ai suoi commerci, tenendo in rispetto le popolazioni interne, con energia, ma senza soffocarne la particolare e privata autonomia. Non è nel suo interesse, né nel temperamento dei Liguri. La Tavola ci documenta altresì un Genovesato in lenta evoluzione, con economia non solo agro - silvo - pastorale ma, con commerci, tuttavia conservativo di antichi ordinamenti, che non tollerano usurpazioni dell'agro pubblico da parte dei più ricchi o dei più potenti. Ciascun individuo doveva pagare alla comunità il proprio canone come tutti gli altri, indipendentemente dallo status personale, come sancito dall'Assemblea Popolare, supremo istituto politico ancora integralmente conservato ed ereditato dall'antica Organizzazione gentilizia.
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